Cittadinanza per matrimonio : quando può essere rifiutata ?

In quali casi la prefettura può negare la cittadinanza per matrimonio ?

L’art. 6 legge 91/1992 elenca le possibili cause di diniego (anche dette cause ostative) alla cittadinanza per matrimonio. Si tratta di casi per lo più riconducibili alla sfera del diritto penale.

L’art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 dispone inoltre che al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi

In particolare possono bloccare la cittadinanza per matrimonio e il conseguimento della cittadinanza italiana tra coniugi  :

1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice Penale;

2) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Riabilitazione e cittadinanza per matrimonio

Nel caso di domanda di cittadinanza per matrimonio è prevista che la riabilitazione fa cessare l’effetto ostativo della condanna penale.

Nel caso di richiesta di cittadinanza per naturalizzazione non esiste un elenco di reati ostativi ma è sempre opportuno chiedere ed ottenere la riabilitazione o l’estinzione del reato prima della presentazione della domanda

Può essere rifiutata dopo due anni dalla presentazione ?

L’art. 8 legge di cittadinanza 91/1992 nel contemplare le modalità per il rigetto dell’istanza stabilisce [anche che l’emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di 730 giorni ] e che l’istanza respinta per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica potrà essere riproposta dopo cinque anni.

[Quindi dopo due anni dalla presentazione della pratica la Prefettura non può rigettare la cittadinanza per matrimonio (regola che non vale per la cittadinanza per residenza o naturalizzazione)]

La riforma Salvini sulle cittadinanze italiane  ha abrogato il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 91 del 1992 che prevedeva la preclusione del rigetto trascorsi i due anni dalla presentazione.

La sicurezza della Repubblica Italiana

L’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992 impedisce l’ acquisto della cittadinanza da parte dello straniero coniuge di cittadino italiano ove sussistano “nel caso specifico comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.

L’ art. 8 della legge n. 91/1992 ribadisce che, nel caso in cui entrino in gioco ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, l’ istanza di concessione della cittadinanza, va respinta con “decreto motivato”, previo parere del Consiglio di Stato.

L’istanza di nazionalità respinta può essere riproposta solo dopo 5 anni dall’adozione del provvedimento negativo

    Il tuo nome (richiesto)

    La tua email (richiesto)

    Città e telefono

    Il tuo messaggio

    avvocato studio legaleavvocato per cittadinanza

    About the Author

    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

    1 Comment on "Cittadinanza per matrimonio : quando può essere rifiutata ?"

    1. Vorrei chiedere per un chiarimento riguardo l’ottenimento della cittadinanza italiana?

      Io ho la cittadinanza italiana e sono residente in Italia con la moglie e la figlia minorenne.
      Purtroppo non siamo sul stesso indirizzo di residenza,perchè la moglie ha fatto trasferire la residenza in un altro comune diverso da quello dove sono io,per motivo di lavoro e pagamento di asilo per la bambina.Io,lavoro in trasferta e purtroppo la bambina non era al stesso indirizzo in comune con me al momento in cui io ho ricevuto la cittadinanza non ha preso citt.italiana con me.
      Devo cambiare la residenza ed essere sullo stesso indirizzo quando vorremo fare la domanda per la moglie,oppure no?
      Esiste un altro modo per far prendere la cittafinanza italiana per la bambina,prima di 18 anni,oppure anche per la moglie ci sara un problema;se non cambiamo residenza e non siamo sullo stesso stato di famiglia,ci puo essere negata la cittadinanza perche poi risulteremo come separati?

    Comments are closed.

    error: Content is protected !!