Autocertificazione della cittadinanza italiana

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Autocertificazione della cittadinanza italiana è un istituto previsto già dalla legge n. 15/68, cui, però, non è stato attribuito il giusto valore.

E’, infatti, solo con il regolamento attuativo della legge Bassanini, ovvero D.P.R. 403/98, che l’autocertificazione viene ad avere importati riflessi sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il D.P.R. 445/2000 ne riconferma, poi, la validità e la rende istituto utile a snellire il processo burocratico ed agevolare i privati cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Cosa è l’autocertificazione

Si tratta, in pratica, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal cittadino, avente lo stesso valore legale e la stessa validità temporale dei certificati rilasciati dal Comune di appartenenza.

Chi autocertifica si assume la completa responsabilità di quanto dichiara e risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa (cosiddetti reati di falso).

Inoltre, la dichiarazione mendace comporterà la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base dell’autocertificazione falsa.

L’autocertificazione deve essere firmata dall’interessato e la firma non necessita di alcuna autenticazione rimanendo, così, esente da imposta di bollo. Alla autocertificazione va sempre allegato un documento di identità in corso di validità.

Cosa è possibile autocertificare

Attualmente è possibile autocertificare con dichiarazioni sostitutive :
– data e luogo di nascita;
– residenza e stato di famiglia;
– nascita di un figlio, esistenza in vita, decesso del coniuge, di un ascendente e discendente;
cittadinanza e godimento dei diritti politici;
– stato civile e assolvimento degli obblighi militari;
– titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale conseguita;
– situazione reddituale, codice fiscale, partita IVA, disoccupazione;
– legale rappresentanza di persone fisiche o giuridiche;
– tutela.

Cittadinanza italiana, come si acquista ?

E’ cittadino italiano chi nasce in Italia da genitori italiani.
Acquisisce la cittadinanza italiana :

– lo straniero con residenza legale in Italia per i diversi periodi previsti dalla Legge, in base alla appartenenza o meno alla Comunità Europea;

– il coniuge straniero di un cittadino italiano dopo un periodo di almeno due anni di residenza dimostrabile sul suolo italiano o dopo tre anni di matrimonio, in assenza di separazione legale, divorzio o condanne penali;

– il figlio nato in Italia da persone ignote o apolidi;

– il figlio che non segua la cittadinanza dei genitori secondo le leggi dello Stato cui questi appartengono;

– i figli per i quali la maternità o la paternità non può essere dichiarata ed i figli adottati, in seguito ad adozione definitiva.

L’autocertificazione di cittadinanza italiana

Tramite l’autocertificazione è possibile attestare, quindi, anche il possesso della cittadinanza italiana.

La dichiarazione deve essere resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 e deve contenere:
– nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica del dichiarante;
– codice fiscale del dichiarante;
– affermazione di consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false;
– l’informativa sulla raccolta dei dati personali e consenso ai sensi della legge sulla privacy;
– l’attestazione di essere cittadino/a italiano/a con data e firma in originale. 

L’autocertificazione di cittadinanza non richiede, come le altre autocertificazioni, particolari bolli ed ha validità semestrale.

Per legge sono obbligati a ricevere l’autocertificazione di cittadinanza tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutti i gestori di pubblici servizi: la mancata accettazione della autocertificazione costituisce, infatti, violazione dei doveri d’ufficio.
Di contro, l’accettazione dell’autocertificazione costituisce una facoltà per i privati.

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza