Cittadinanza per filiazione, scopriamo cos’è
L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Ma anche i bambini nati al di fuori dell’Italia da una madre italiana hanno diritto alla cittadinanza italiana ?
La risposta a questa domanda è : si.
Nell’articolo 1 della legge di cittadinanza nel dichiarare che anche la madre trasmette la cittadinanza recepisce il principio di parità tra uomo e donna nella trasmissibilità della stessa.
La normativa italiana prevede la trasmissione della cittadinanza per ius sanguinis, ovvero in virtù della nascita da cittadini italiani e non per ius soli, ovvero non per il semplice fatto di essere nati in suolo italiano.
Il fatto che non si applichi lo ius soli comporta anche che non è obbligatorio nascere in Italia per diventare cittadini italiani : anche coloro che nascono all’estero, purché da genitori italiani, acquisiscono la cittadinanza italiana per diritto di nascita.
Il fatto che, al momento della nascita, non sia stata effettuata la denuncia alle autorità italiane al fine di attribuire la cittadinanza italiana al bambino non significa questi non la possa acquisire in momento successivo, anche quando fossero trascorse decine di anni.
La trasmissione della cittadinanza per ius sanguinis anche per i nati fuori dell’Italia
Dunque tutti coloro che sono nati al di fuori dell’Italia da genitori italiani hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Adempimenti necessari
A tal fine, devono fare riferimento alla legge n. 91/1992, presentare domanda di riconoscimento presso la rappresentanza consolare italiana competente per residenza – qualora siano residenti all’estero – oppure presso il Comune dove intendono prendere la residenza in Italia.
In questo caso è risolutiva la circolare del ministero dell’Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991, la quale stabilisce che si debba allegare alla domanda copia del passaporto, estratto dell’atto di nascita del/dei genitori italiani rilasciato dal Comune italiano di nascita, atti di stato civile riguardanti il richiedente, certificato dello stato estero che attesti che i genitori italiani non erano in possesso della cittadinanza di quel paese al momento della nascita del richiedente e relative marche da bollo.
Va precisato però che tale procedura di riconoscimento è possibile solamente per i nati dopo il 1 gennaio 1948
Tutti coloro che sono nati prima di questa data potranno ottenere la cittadinanza italiana solamente per decreto giudiziale, rivolgendosi per assistenza legale ad un avvocato per cittadinanza.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale