Richiesta di cittadinanza italiana dopo il decreto immigrazione Salvini: il permesso di soggiorno CE è sufficiente per l’esonero dal B1
Secondo le indicazioni provenienti dalle Prefetture i titoli di soggiorno rilasciati con dicitura “CE” sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai permessi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Una conferma in tal senso arriva anche dal portale di settore melting pot, che confermerebbe questo orientamento.
Le prefetture in questi giorni stanno infatti inviando comunicazioni in merito a numerosi quesiti posti in tutta Italia in ordine all’equiparazione del permesso di soggiorno riguardante la dicitura CE e non UE per soggiornanti di lungo periodo, in ordine all’applicazione del D.L. 4 ottobre 2018 convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 comma 1, L. 1 dicembre 2018, n. 132, la cosiddetta Legge sicurezza e immigrazione
Secondo il Dipartimento del Ministero dell’Interno “i titoli di soggiorno rilasciati con dicitura “CE” sono da considerarsi a tutti gli effetti assimilati ai permessi soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Questo comporta, in merito alla richieste di cittadinanza, l’esonero dall’obbligo di presentare la certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello B1 QCER ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno “di lungo periodo CE“.
L’orientamento dei Tribunali Amministrativi Regionali
Secondo la decisione TAR del Veneto N. 01324/2019 pubblicata il 09.12.2019 in base alla normativa contenuta nel Testo Unico per l’Immigrazione e per effetto della modifica apportata dal D.lgs n.12/2014, art. 3 :
“La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè in qualsiasi altra disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»”.
Ciò premesso e ritenuta l’equivalenza fra le due dizioni, essendo il ricorrente titolare di un permesso per lungo soggiornanti, risulta operativa la disposizione contenuta nella Legge 91/92, art. 9 1 in base alla quale “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio.. , ovvero a produrre apposita certificazione ..”.
Orbene, atteso che nel caso oggetto della decisione il ricorrente è titolare di permesso per lungo soggiornanti CE, ora UE, per ottenere il quale ha superato l’esame di conoscenza della lingua italiana di livello A2, ne consegue che lo stesso incorre nella previsione testè richiamata che esonera dalla prova di adeguata conoscenza della lingua italiana proprio coloro che già sono titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti.
Ulteriore approfondimenti
Sia l’orientamento menzionato che la sentenza del TAR confermano la possibilità di avvalersi del permesso di lungo periodo CE o UE (entrambi con test A2 superato) ai fini dell’esonero dalla certificazione della lingua italiana B1.
Informazioni sulla compilazione del modulo online conoscenza della lingua italiana B1 si possono trovare sul presente sito.
La circolare 2020 del Ministero dell’Interno
Oggetto: INCA – Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. Istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 relativo, in particolare alla circolare del Ministero dell’Interno che fornisce indicazioni relative alla tipologia di permesso che esonera dall’obbligo di presentare la certificazione linguistica in base a quanto previsto per la richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/92
In risposta alla richiesta di accesso pervenuta in data 6 marzo 2020, si segnala che essa di riferisce a indicazioni interpretative delle innovazioni normative recentemente introdotte, che questa Direzione Centrale ha fornito alle Autorità riceventi direttamente nell’ambito del sistema informatico di cittadinanza Sicitt, come si evince dal prospetto informatico che si allega.
Ad ogni buon fine, si riporta di seguito il testo del messaggio, inserito in Sicitt in data 4 dicembre 2019: “Sono pervenuti numerosi quesiti in ordine all’equiparazione del permesso di soggiorno riportante la dicitura CE e non UE per soggiornanti di lungo periodo.
Al riguardo, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, si comunica che i titoli di soggiorno rilasciati con la dicitura “CE” sono da considerarsi, a tutti gli effetti, assimilati ai permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo .”
Con il permesso di soggiorno di 10 anni serve il b1 ?
Recentemente i permessi di soggiorno UE di lungo periodo vengono rilasciati agli stranieri con una scadenza di 10 anni e non più illimitata come in passato, ci si chiede se occorre o meno dover superare un test di italiano B1 per inviare la domanda di cittadinanza.
La risposta è NO, è sufficiente aver superato il test A2 necessario per il permesso di soggiorno UE, quindi sono del tutto equivalenti il permesso di soggiorno UE illimitato e il permesso di soggiorno UE 10 anni.
Aggiornamento a cura dello Studio Legale
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