Il quesito è semplice: Voglio presentare domanda di cittadinanza, non ho condanne, ma un mio familiare ha la fedina penale sporca. Avrò problemi ad ottenere il passaporto italiano ?
Il Consiglio di Stato sentenza n.7271 del 18.8.2022 ha recentemente stabilito alcuni punti importanti sulla presenza di reati nei casellari dei familiari del richiedente la cittadinanza italiana e sulla possibilità di ottenerla.
Le condanne penali dei parenti (padre, marito o fratello) possono bloccare la pratica di cittadinanza ? L’orientamento del Tar Lazio
Il Tribunale Regionale di Roma si è sempre espressa circa la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Così che possano essere presi in considerazione dalla amministrazione per le sue determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
Il comportamento penalmente rilevante di familiari di primo grado, quale il figlio, quando si tratta di familiari conviventi, dunque può essere preso in considerazione al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana del padre, in quanto esso è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela sono infatti elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana.
Valutazione complessiva del nucleo familiare al fine della concessione della cittadinanza
Infatti, il provvedimento impugnato si fonda su di una doppia motivazione:
Una concernente la necessità di una valutazione complessiva del nucleo familiare al fine della concessione della cittadinanza, e
L’altra secondo la quale il comportamento del congiunto dell’istante sarebbe rilevante ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai fini della valutazione di opportunità tenuto conto degli effetti dell’ottenimento della cittadinanza sui familiari dell’istante, i quali divengono inespellibili (non possono essere espulsi) e possono ottenere il permesso per motivi familiari.
Così si è pronunciato ad esempio la Sentenza Tribunale Amministrativo del Lazio N. 01840/2015
Il recente caso di una ghanese figlia di persona imputata
Tempo fa l’appello di una ragazza ghanese residente a Pordenone da tantissimo tempo, ovvero il 2003, disperato il suo messaggio : “L’indagato è papà, non sono io. Datemi la cittadinanza italiana”
Doris. questo è il suo nome, vive nel nostro Paese da ben quindici anni e convive ora con il compagno. Il papà, sotto indagine per spaccio di stupefacenti, residente altrove.
Il Viminale inflessibile : “In questo contesto non si può affermare che è stato raggiunto un grado sufficiente di integrazione e di rispetto delle leggi e delle istituzioni”
Infatti una volta ottenuta la cittadinanza italiana, potrebbe impedire l’eventuale espulsione del padre : l’attuale legge sull’immigrazione, all’art. 19 comma 2 lettera c , T.U. immigrazione prevede il divieto di espulsione per i parenti entro il secondo grado conviventi con il cittadino italiano.
Orientamento del Consiglio di Stato favorevole al richiedente la cittadinanza
Il Tribunale Amministrativo del Lazio aveva ritenuto che i comportamenti anche penalmente rilevanti dei familiari conviventi possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana, in quanto sono indice dell’integrazione o meno del nucleo familiare in cui vive l’istante.
Il Consiglio di Stato sentenza n.7271 del 18.8.2022 ha ribaltato la decisione.
L’articolo 27 della Costituzionale “La responsabilità penale è personale”.
Secondo il Consiglio di Stato l’assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante la cittadinanza, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulti in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Non si esclude che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Non quindi reati comuni come rissa o guida in stato di ebbrezza.
Di seguito la sentenza integrale
La valutazione deve essere fatta sul caso specifico e non automatica, il T.A.R. per il Lazio sentenza n. 17882 del 30 dicembre 2022
La giurisprudenza consolidata ribadisce che l’amministrazione è tenuta all’esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e stile di vita dell’interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell’interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso.
Il Ministero dell’Interno non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore, ma deve valutare la prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale.
Le prospettive di ottimale inserimento del richiedente straniero nel contesto sociale del paese ospitante, sotto il profilo lavorativo e del rispetto delle regole del paese stesso e legittimamente l’indagine deve essere estesa ai componenti del nucleo familiare del richiedente.
Situazioni penalmente rilevanti a carico dei componenti del nucleo familiare convivente, essa non possono comportare un automatico giudizio di mancata integrazione del richiedente, ma vi è l’obbligo di verificare in concreto che la concessione della cittadinanza non possa recare danno alla comunità nazionale.
Sintesi a cura dello studio legale
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