Diniego cittadinanza per redditi insufficienti

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Sentenza Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 4862 del 26 luglio 2010
Domanda cittadinanza italiana per residenza – diniego per insufficienza dei mezzi economici – atto c.d di alta amministrazione – parametro sindacatorio della abnormità / irragionevolezza – vizio di istruttoria

IL CASO
Nel caso di specie la cittadinanza viene negata per insufficienza dei mezzi economici, quindi privo di reddito adeguato. Il ricorso al TAR viene accolto per vizio istruttorio.
art. 9 primo comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91
art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Motivazione della sentenza.

.. ai sensi della legge. 91/92 il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale.

Pertanto, ai fini della concessione del beneficio ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico – patrimoniale relative al possesso d’adeguate fonti di sussistenza.

Infatti, l’Amministrazione dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione delle ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale, posti dalla Costituzione (Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 1998, n. 3145/98 e 28 luglio 1998, n. 2254/96).

L’insufficienza dei mezzi economici può ostare alla realizzazione di tali finalità.

Sotto altro profilo, il Collegio non può che rammentare, in via di principio, che l’art. 9 della citata legge n. 91/92 si limita ad indicare i presupposti per l’ammissibilità della domanda di cittadinanza; ma tali requisiti sono necessari, ma non sufficienti per conseguire il beneficio, nè costituiscono una presunzione di idoneità al conseguimento dell’invocato status.

V’è accordo, in dottrina e giurisprudenza, che le determinazioni in materia siano assistite da latissima discrezionalità : l’atto concessorio (o denegatorio) in questione costituisce atto c.d. di “alta amministrazione”.

Detto genere di atti, infatti, ha una valenza, di alta amministrazione ed implica, in quanto tale, un elevato tasso di discrezionalità, sia nell’accertamento, sia soprattutto nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento.

Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale sul corretto esercizio del potere, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.

Il parametro sindacatorio è quindi quello della abnormità/irragionevolezza, e si estende, ovviamente, all’elemento “sfavorevole” al richiedente valorizzato dall’Amministrazione e sotteso al diniego.
Nel caso di specie tale elemento è rappresentato dal reddito prodotto dall’originaria parte richiedente, secondo l’Amministrazione insufficiente a garantirne l’agevole sostentamento in Italia.

Tuttavia è stato esattamente rilevato dal Tar che l’Amministrazione è pervenuta a tale convincimento obliando un dato – fornitole- proprio incidente sul quantum reddituale di cui questi poteva disporre.
Il vizio di istruttoria pertanto sussiste..

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

    2 Comments on "Diniego cittadinanza per redditi insufficienti"

    1. utente cittadinanza italiana | 25 Dicembre 2016 at 19:29 |

      Al momento della richiesta ho allegato i redditi di mia madre: sia quelli non imponibili erogati dalla Russia che quelli imponibili percepiti dall’Italia, la cui somma, per tutti i 3 anni necessari precedenti alla richiesta, supera la soglia di reddito minimo per un nucleo familiare di 3 persone.

      Immagino quindi che nel mio caso l’Amministrazione non abbia considerato l’esistenza della convenzione e quindi i redditi non imponibili allegati.

      Facendo delle ricerche ho trovato anche una sentenza del TAR relativa ad un altro caso di diniego per motivi di reddito insufficiente che recita, circa la concessione della cittadinanza:
      ‘Non è necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o stabile, ma è sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 luglio 2009 , n. 6397; T.A.R. Veneto, Sez. III, 28/4/08 n. 1138)’

      Quindi, da quello che ho capito, anche i redditi non imponibili poichè convenzionati e, volendo, il conto bancario familiare potrebbe essere usato per dimostrare la non veridicità della motivazione del diniego.

    2. diniego preavviso | 28 Febbraio 2017 at 5:07 |

      Articolo:Art.9
      Lettera:F
      Stato della pratica: Inviato preavviso di diniego . cosa significa e cosa posso fare ?

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