Diritto di voto degli stranieri senza cittadinanza italiana

Diritto di voto agli stranieri in Italia

Gli stranieri possono votare in Italia?

Diritto di voto agli stranieri sì, diritto di voto agli stranieri no. Un tema ancora una volta attuale. Ma com’è la situazione?

Intanto, anticipiamo che sì, gli stranieri in Italia possono votare, ma non tutti e non sempre: solo i cittadini comunitari residenti in Italia, solo per le amministrative (comuni e circoscrizioni) e per il parlamento europeo e solo se ne facciano espressa richiesta in comune!

Qui sotto farò il punto della situazione, quindi continua a leggere per avere una disamina più articolata e argomentata!

Cosa comprende il diritto di voto

Quello del diritto di voto agli stranieri in Italia è un tema molto dibattuto e abbastanza spinoso, spesso campo di battaglia di opinioni politiche più che giuridiche, che di volta in volta torna di moda proprio in ragione delle particolari correnti che si avvicendano nella vita istituzionale del paese.

A dimostrarlo, basta far notare la gran confusione che viene fatta, facendo confluire nello stesso ragionamento concetti molto diversi fra loro.

L’errore di fondo è dovuto al fatto che venga tutto racchiuso nella dicitura “diritto di voto”, quando poi, in concreto, si va a parlare di elettorato attivo e passivo, di cittadini comunitari e non, di elezioni politiche e amministrative o, addirittura, di referendum.

Si capisce, da questo breve esame, che non tutte le situazioni abbiano lo stesso peso, specie quando si va a parlare di un aspetto della nostra civiltà, ossia l’esercizio della sovranità, vissuto con particolare veemenza.

In aggiunta, la legge statale non è la sola ad avere voce in capitolo su questo argomento, sul quale agiscono anche delle fonti del diritto comunitario.

Diritto di voto dei cittadini comunitari residenti in Italia

Anche qui, va fatta subito una distinzione. Da una parte abbiamo le elezioni amministrative di comuni e circoscrizioni di residenza, dall’altra abbiamo l’elezione del parlamento europeo.

E se per questo secondo caso è logico ammettere un diritto di voto spettante al cittadino europeo indipendentemente dal paese comunitario in cui effettivamente risieda, per quanto riguarda l’elezione comunale o della circoscrizione vengono in gioco altri valori.

Questo si rispecchia anche nell’ambito delle fonti: per l’elezione del parlamento europeo dovremo riferirci al D.L. 408 del 1994 che recepisce la direttiva 93/109/CE, mentre per le amministrative avremo la L. 52 del 1996 (attuativa della direttiva 94/80/CE) e il D.lgs 197 del 1996, che detta in modo specifico le condizioni di partecipazione al voto.

Ma ora entriamo un po’ più nello specifico della procedura.

Elezioni amministrative (comuni e circoscrizioni)

Il cittadino comunitario che voglia votare per le elezioni del proprio comune o circoscrizione di residenza, dovrà, entro 5 giorni dall’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali fare richiesta in comune di iscrizione alla lista apposita presentando le seguenti dichiarazioni:

  • Cittadinanza
  • Residenza e indirizzo nello Stato d’origine
  • Richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente

Elezioni del parlamento europeo

Come nell’altro caso, si dovrà fare richiesta d’iscrizione in comune alla lista aggiunta entro entro 90 giorni antecedenti la data della votazione.

Nella domanda andranno dichiarate:

  • La volontà di votare esclusivamente in Italia
  • La cittadinanza
  • L’indirizzo nel comune di residenza e nello Stato d’origine
  • Il possesso della capacità elettorale
  • L’assenza di impedimenti giudiziari, civili o penali, all’esercizio del diritto di voto in base alle leggi dello Stato d’origine

I cittadini extra-comunitari possono votare?

No. Al momento, gli stranieri non hanno diritto di voto in Italia. Durante la XIV legislatura ci furono diversi tentativi di introdurre una modifica costituzionale (integrando con ulteriori commi l’art 48 o creandone uno apposito, il 48-bis) più comprensiva, ma nessuna fu portata a termine.

Il problema, sul piano giuridico, si pone sotto diversi aspetti: si tratta di un diritto fondamentale e, in quanto tale, va garantito a tutti indistintamente?

Oppure, in considerazione della condizione giuridica dello straniero, sono ammessi trattamenti diversi, almeno sul piano delle modalità di godimento (in tal senso, C.Cost. sentenze 120/1967, 104/1969, 503/1987)?

Qui, per esempio, subentra il discorso relativo all’applicabilità dell’art 16 delle preleggi (la condizione di reciprocità) nel campo dei diritti fondamentali che, in quanto tali, prescindono dalla cittadinanza.

Le tesi si moltiplicano e si avvicendano, distinguendo all’interno dei diritti politici quelli che sono un diretto esercizio della sovranità (elettorato attivo e passivo) e quindi soli per i quali è necessaria una modifica costituzionale.

Di sicuro, come attestano anche i tentativi regionali e locali dei comuni di Genova, Ancora e Torino poi respinti dal governo su parere del Consiglio di Stato, l’esigenza di aggiornare l’attuale configurazione della materia è molto sentita.

Da segnalare, infatti, che la Corte Costituzionale ha ritenuto legittima l’attribuzione tramite legge regionale del diritto di voto nei referendum regionali da parte degli stranieri.

Concludendo esiste il diritto di voto con il semplice permesso di soggiorno ?

Assolutamente no. Occorre in futuro una serie riforma che tenga conto anche delle seconde generazioni di stranieri.

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

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