Italia e la doppia cittadinanza
L’Italia come altri Paesi al mondo prevede la doppia cittadinanza, nel rispetto delle leggi, senza perdere diritti e doveri ma non è così in altre nazioni del mondo
La possibilità di avere la doppia cittadinanza (o addirittura plurima cittadinanza) è contemplata dalle nostre leggi e quindi è normale che venga riconosciuta, ma non si tratta di una norma universale.
In Italia infatti è lecito essere cittadini di anche due Stati senza per questo perdere diritti e doveri che ne derivano e la norma vale sia per i cittadini italiani che si siano trasferiti all’estero in maniera stabile e vogliono ottenere anche la cittadinanza del Paese in cui vivono, sia per coloro che arrivano in Italia e si stabiliscono qui senza però dover rinunciare ad essere cittadini del loro Paese di origine.
La legge italiana prevede la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, sempre che ciò non sia vietato dalle leggi di altri stati o da norme internazionali concordate.
La legge 91/1992 espressamente consente il doppio passaporto
“La legge di cittadinanza ammette la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera“ ovvero “dopo averla acquistata o riacquistata“
“Chi risiede o stabilisce la residenza all’estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza italiana (art. 11 legge sulla cittadinanza)“
La disposizione consente il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all’estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato estero in cui risiedono.
Questo per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese Estero e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini.
Non è consentito il possesso di una doppia cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino.
Apolidi e cittadinanza
Ma è anche possibile che una persona perda la cittadinanza del suo Paese di origine senza aver nel frattempo acquisito quella di quello in cui vive. Diventa così apolide che come specifica l’articolo 1 della Convenzione del 1954 é “una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino per applicazione della sua legge”.
Nella maggioranza dei casi si tratta di soggetti appartenenti a minoranze etniche che non hanno mai lasciato il Paese in cui sono nate e quindi sono vittime di riforme sulla cittadinanza pensate per discriminarli visto che l’apolide non può godere di una serie di diritti né può partecipare pienamente alla vita sociale.
E secondo l’UNHCR (l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) pur non esistendo numeri precisi sugli apolidi, nemmeno in Italia, la maggioranza si trova all’interno delle comunità Rom provenienti dalla ex Jugoslavia, o tra persone originarie dell’ex Unione Sovietica, dell’Eritrea e dell’Etiopia, della Palestina o ancora del Tibet.
Nella vecchia disciplina della cittadinanza: il certificato di svincolo
Il Ministero dell’Interno Italiano aveva stabilito, con il decreto ministeriale 22 novembre 1994, che, ai fini della concessione ex articolo 9 della cittadinanza italiana per residenza, i naturalizzandi dovessero produrre un certificato di svincolo dalla cittadinanza posseduta.
Nel 2004 è stato soppresso il riferimento al certificato di svincolo e i cittadini stranieri sono stati di fatto equiparati a quelli italiani per la disciplina della doppia cittadinanza.
Divieto doppia cittadinanza negli Stati Esteri
Ma esistono molte altre nazioni che invece non contemplano la doppia cittadinanza per i loro cittadini e quindi stabiliscono la cancellazione immediata della cittadinanza per coloro che vengono naturalizzati cittadini di un altro stato.
Esempi classici cono Cina e India, ma anche Messico e Ucraina. In aiuto a chi desidera la doppia cittadinanza comunque possono venire gli accordi internazionali reciproci tra i Paesi.
Alcuni in effetti prevedono la privazione automatica della cittadinanza nel caso in cui la persona sia naturalizzata cittadina di un altro stato, ma consentono di avere la doppia cittadinanza quando la seconda sia derivata da un matrimonio.
E ci sono Stati che riconoscono la doppia cittadinanza e allo stesso tempo prevedono delle limitazioni all’esercizio di alcuni diritti, come quello di candidarsi alle elezioni o votare.
In più esistono norme che ammettono la possibilità di ottenere un permesso o una dispensa ed è bene quindi verificare questa possibilità presso i consolati, le ambasciate oppure gli esperti di diritto dello Stato interessato.
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Mio figlio vive e lavora a Londra da 10 anni iscritto all’AIRE; ha recentemente avuto un figlio con la sua convivente inglese ed ha già ottenuto per lui il passaporto come cittadino britannico ; potrà ottenere per lui anche la cittadinanza italiana?