Doppia cittadinanza e rinuncia alla cittadinanza italiana
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero.
La posizione del Ministero sulla rinuncia alla cittadinanza
Interpretazione ministeriale della circolare n. K. 60.1 del 11 novembre 1992
La disciplina della perdita del nostro status civitatis prevista dalla vecchia normativa ha subito profonde innovazioni con la normativa di settore Legge n. 91/1992.
La norma che, principalmente, regola tale evenienza è l’articolo 11, il quale prevede che “il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all’estero“.
Italiano che consegue all’estero una cittadinanza straniera
Pertanto, a differenza dell’impianto normativo previsto dall’articolo 8 della Legge 555/1912, l’articolo 11 della Legge 91/1992 consente, al nostro connazionale, il quale risiedendo all’estero, consegua spontaneamente uno status civitatis straniero, di mantenere la titolarità della cittadinanza italiana, salvo che non vi rinunci secondo le modalità stabilite dall’articolo 23 della stessa legge 91/1992, vale a dire con dichiarazione formale resa all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione al luogo estero di residenza.
Da quanto sopra discende quindi che le dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana effettuate da connazionali dinnanzi ad Autorità diverse da quelle indicate nell’articolo 23 della legge n. 91/1992 non avranno alcuna efficacia giuridica nell’ordinamento italiano.
Peraltro, va rilevato che l’articolo 11 sembra riaffermare il principi della non rinunziabilità della cittadinanza italiana da parte del connazionale che non sia titolare di altra cittadinanza, al fine di evitare una condizione di apolidia.