Nuova legge sulla cittadinanza, Ius Scholae

Cittadinanza, nuova legge per i minori e seconde generazioni

Ius Scholae, la proposta arriva in Commissione: cittadinanza ai minori stranieri dopo 5 anni di scuola in Italia

Lo stallo sullo Ius Soli, che si protrae ormai da anni, sta portando le forze politiche a ragionare su altre misure che potrebbero consentire di trovare un accordo e arrivare finalmente a quella legge sulla cittadinanza che le associazioni e le campagne come Ero Straniero chiedono da tempo.

Il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Giuseppe Brescia (Movimento 5 Stelle), ha presentato proprio all’interno dell’organismo il testo unificato della riforma sulla cittadinanza – di cui è relatore lo stesso Brescia – che prevede l’introduzione dello Ius Scholae, una misura che dovrebbe permettere di superare lo stallo.

Cosa prevede lo Ius Scholae?

Come si può leggere anche dal testo, la cittadinanza italiana viene acquisita dal “minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età”, a patto che abbia risieduto “legalmente e senza interruzioni in Italia” e che “abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici” o “percorsi di istruzione e formazione professionale“.

Sempre nel testo, viene specificato che la cittadinanza italiana viene garantita all’interessato o all’interessata al compimento della maggiore età, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso che deve essere espressa da entrambi i genitori residenti in Italia.

La richiesta deve essere inoltrata dai genitori all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, che va poi annotato nel registro dello stato civile.

Nel caso l’interessato sia in possesso di altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Cosa succede invece se i genitori del minore non abbiano fatto richiesta di cittadinanza per il figlio o la figlia, pur persistendo tutti i requisiti necessari?

A quel punto, come si legge nel testo presentato in Commissione, l’interessato acquista la cittadinanzase ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età”.

Il testo di modifica della legge di cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91

ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
    «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
    2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

  1. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»

ARTICOLO 2
(Disposizioni di coordinamento e finali)

  1. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  2. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.

La stato di attuazione della novella legislativa

Per ora si tratta solo del primo passo, dato che il testo dovrà affrontare il confronto in Commissione con i vari emendamenti. Brescia ha puntato molto sull’incongruenza dell’attuale ius sanguinis, che consente di ottenere la cittadinanza italiana anche se si ha un avo italiano che è nato e vive all’estero e non parla italiano.

Al contrario, lo Ius Scholae garantisce la cittadinanza italiana al minore straniero nato in Italia (sebbene su richiesta dei genitori, ndr) che abbia risieduto legalmente in Italia e abbia frequentato regolarmente uno o più cicli scolastici per almeno cinque anni.

Quali sono state le reazioni delle forze politiche?

Lo Ius Scholae proposto nel testo di Brescia ha trovato i primi riscontri favorevoli da parte di PD e M5s, ma anche le prime perplessità della Lega, che ha parlato di “Ius soli mascherato”.

“Giuseppe Brescia: in qualità di relatore, ho presentato il testo unificato della proposta che modifica la legge sulla cittadinanza. Le norme attuali risalgono al 1992, quindi sono passati ben 30 anni e per questo motivo serve prendere atto delle profonde trasformazioni della società.
Nelle ultime legislature ci sono stati diversi tentativi di riforma ma tutti incompiuti, con l’unico risultato di illudere tantissimi giovani, figli di stranieri che hanno studiato o studiano con i nostri ragazzi. Un percorso di formazione nella scuola quindi è alla base della richiesta della cittadinanza, il cosiddetto ius scholae. Perché proprio la scuola è un potente fattore e luogo di integrazione”.

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

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