Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Cos’è il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

L’articolo 11 comma primo, lettera c del Decreto Presidente Repubblica 394/1999 prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto d’ingresso o dal testo unico immigrazione, ovvero per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento”.

La disposizione prevede, pertanto, che possa essere rilasciato il permesso per l’acquisto della cittadinanza se lo straniero è già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, e per la durata del procedimento di concessione della cittadinanza (quindi oggi potenzialmente 4 anni).

La norma richiamata consente quindi allo straniero che era già in possesso di altro permesso di continuare a risiedere regolarmente sul territorio dello Stato in attesa della concessione della cittadinanza e fino alla conclusione del procedimento di naturalizzazione, naturalmente per sopperire alla eventuale scadenza del permesso già nelle sue mani per altre motivazioni (famiglia, cure mediche, salute, volontariato,ecc.)

Orientamento restrittivo, permesso limitato alle cittadinanza per discendenza

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza va richiesto alla Questura tramite l’Ufficio postale, presentando domanda su apposito modulo kit postale.

Nel kit va allegata la documentazione attestante l’avvio del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana rilasciata dal Comune di residenza in Italia e l’iscrizione anagrafica.

Non può chiedere il permesso per attesa cittadinanza chi ha presentato la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le autorità consolare dei paesi di origine.

Pertanto secondo un orientamento restrittivo delle Questure il permesso sarebbe rilasciato solo in questa casistica (cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue).

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza permette di lavorare ?

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, possono svolgere attività lavorativa in Italia ?

La risposta fornita dalle Questure è normalmente negativa.

I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, rilasciato ai sensi dell’art. 11, comma 1. c) del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 non possono espletare attività lavorativa in Italia.

Il che è alquanto “anomalo” in quanto è da chiedersi come possa provvedere al proprio sostentamento nell’attesa della cittadinanza.

La conversione in permesso di soggiorno per lavoro è possibile ?

La conversione del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza in permesso per lavoro subordinato non è fattibile per ragioni giuridiche precise.

Nel 2017 una sentenza del Consiglio di Stato (sentenza 28 settembre – 12 ottobre 2017 n. 4738) ha puntualmente confermato ciò, affermando che l’ordinamento giuridico italiano non prevede alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, sicché la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti dalle norme in vigore.

Una successiva sentenza n. 476/2018 del Consiglio di Stato (III^ sez. giurisdiz. 21 dicembre 2017), ricordando che è estraneo all’ordinamento amministrativo la regola, vigente in altri settori dell’ordinamento generale, secondo cui tutto ciò che non costituisce oggetto di una espressa norma di divieto deve considerarsi consentito ed ha perciò confermato la non convertibilità dei permessi fuori dei casi espressamente previsti dalle norme vigenti.

La legge lamorgese 2020 e la conversione del permesso di soggiorno in attesa cittadinanza

Dal 20 dicembre 2020 è possibile convertire il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza.

Il D.L. 130/2020Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza” ha previsto la possibilità di conversione in permesso di lavoro per questo tipo di permesso di soggiorno.

La conversione dei permessi di soggiorno

La conversione dei permesso è disciplinata negli artt. 6, 18, 24 d.lgs. n. 286/1998 e dall’art. 14 d.p.r. n. 394/1999.

In particolare la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è consentita soltanto ai titolari di p.di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari e, in alcuni casi, ai titolari di p.di soggiorno per lavoro stagionale o per motivi umanitari o, nei limiti delle quote previste dal dpcm sulle quote di ingresso per lavoro, ai titolari di permesso soggiorno per studio.

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    About the Author

    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza