Il Tribunale amministrativo sulle pratiche di Cittadinanza italiana : 48 mesi per tutte le domande
La Giustizia Amministrativa decide su una controversia in materia di Silenzio del Ministero dell’Interno per una pratica presentata prima della Riforma Salvini della Cittadinanza e che aveva già maturato i 730 giorni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha innanzitutto ricordato che l’art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018 (ora anche convertito in legge), è stato introdotto l’art. 9 ter nella legge n. 91 del 1992 che ha portato il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana (di cui ai precedenti articoli da 5 a 9) a quarantotto mesi.
L’art. 14, comma 2, del decreto legge salvini ha, altresì, previsto che il predetto termine si applica “ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Pertanto non essendo stato adottato alcun provvedimento nei confronti di parte ricorrente (seppure, al momento della proposizione del ricorso in esame, siano trascorsi più di 730 gg. dalla presentazione della domanda di cittadinanza), il procedimento in corso deve ritenersi assoggettato al nuovo termine previsto dalla norma da ultimo citata (quindi i 4 anni!).
Ciò accedendo ad una razionale interpretazione della stessa in ragione anche del fatto che l’inerzia nella conclusione del procedimento non ha alcun effetto significativo nel senso cioè che non determina l’adozione di un atto implicito.
In ragione di ciò, tuttavia, invece di dichiarare improcedibile il ricorso in esame in ragione della sopravvenienza normativa, risulta più rispondente ad esigenze di equità disporre, allo stato, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, in ragione del fatto che non risultano ancora trascorsi i 48 mesi dalla presentazione della istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Una volta scaduto il termine (di 48 mesi) ora previsto dall’art. 9 ter della legge di cittadinanza n. 91 del 1992, il Ministero dell’Interno non abbia ancora provveduto sull’istanza di cittadinanza, parte ricorrente potrà presentare apposita istanza di prelievo ai fini della successiva fissazione della causa nel ruolo della camera di consiglio.
IL TAR ha quindi ordinato la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, onerando il ricorrente a presentare apposita istanza di prelievo al Presidente della sezione, una volta scaduto infruttuosamente il termine previsto dall’art. 9 ter della legge n. 91 del 1992.
Approfondimento : il ricorso contro il silenzio sulla cittadinanza italiana
Sintesi a cura dello Studio

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