Durante il colloquio in Questura non ho letto esattamente le frasi in lingua italiana. Rischio di non avere la cittadinanza italiana ?
L’art.9 della legge n.91 del 1992 afferma che la cittadinanza “può essere concessa” ed i termini “può” e “concessa” sottolineano il carattere altamente discrezionale del provvedimento (rientrante secondo la tradizionale ed uniforme interpretazione della dottrina tra quelli di alta amministrazione).
L’orientamento restrittivo dei Tribunali amministrativi TAR
In più occasioni hanno ribadito che i requisiti prescritti dall’art. 9 costituiscono, pertanto, solo i presupposti che consentono di avanzare l’istanza di naturalizzazione al cui accoglimento si possono, forse ed al più, ravvisare aspettative giuridicamente tutelate (cfr., in tal senso, Cons.St., IV^, n.798 del 1999).
Dunque la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., sul principi ex multis, Cons.St. n.798 del 1999).
Si tratta, altrimenti detto, di apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all’inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustificano la concessione e motivano – come ebbe a dire il Consiglio di Stato nel parere della I^ Sezione n.914/66 del 4.5.1966 – “l’opportunità di tale concessione”..
Dunque la norma dell’art.9 c. 1, lett. f) della legge n.91 del 1992 deve essere intesa come indicativa di una fattispecie affidata a valutazioni ampiamente discrezionali che implicano un delicato bilanciamento di interessi fra l’aspirazione di un residente straniero ad essere pienamente integrato nella comunità nazionale e l’interesse di quest’ultima ad accogliere come nuovi cittadini solo soggetti in grado di rispettarne le regole, ivi comprese quelle attinenti alla solidarietà sociale, nei termini previsti dalla Costituzione.
Comprensione della lingua italiana e concessione della cittadinanza
Precisato quanto sopra segue che, correttamente, il Ministero dell’Interno può porre a base del diniego di riconoscimento della cittadinanza una contestata ed evidente inadeguatezza nella comprensione della lingua italiana.
Al riguardo, osserva il Collegio che, come più volte affermato da questa stessa Sezione, la mancanza di padronanza della lingua nazionale costituisce un elemento determinante nella valutazione della non ancora sufficiente integrazione dello straniero nel tessuto sociale e nella comunità nazionale.
D’altro canto, non può non ricordarsi che anche per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo è ora richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua (livello A2 del quadro di riferimento Europeo).
E’ dunque evidente che nel caso si tratti di rilascio della cittadinanza italiana sia necessario un livello di apprendimento ben maggiore.
Modifiche della legge salvini
Dalla fine del 2018 il possesso di attestato o certificato di lingua italiana B1 è un requisito per la concessione della cittadinanza italiana. La legge Lamorgese di fine 2020 non ha intaccato la necessità di possedere un titolo di conoscenza della lingua italiana pari al B1.
Studio Legale per cittadinanza italiana