Stai affrontando una separazione e tua moglie si rifiuta di firmare per farti ottenere il rilascio del passaporto. Lo so, le separazioni non sono mai facili e spesso portano con sé le ostilità che le hanno generate, con piccoli sgarbi più o meno gratuiti. O, perlomeno, così può sembrare.
Può, quindi, il coniuge rifiutarsi di concedere la firma per farti ottenere il passaporto? La risposta, come spesso succede per la legge è: dipende. O meglio, può rifiutarsi, ma non sempre legittimamente. E, in quel caso, il giudice tutelare può porvi rimedio con un decreto che ne autorizza il rilascio.
Ma come funziona esattamente? Continua a leggere per avere un quadro chiaro della situazione a livello normativo.
Quando serve la firma del coniuge?
Il passaporto, come saprai, è un documento che autorizza l’individuo a muoversi liberamente al di fuori degli stati dell’UE. Ma perché dovrebbe servire la firma della moglie o del marito per ottenerne il rilascio, se si tratta di un documento personale?
La risposta è semplice: la legge prende in considerazione l’interesse del minore ad avere un’educazione e un mantenimento adeguati. Serve, pertanto, qualcuno che abbia a cuore questo interesse e che non permetta al genitore di mancare ai propri doveri.
L’art 3, c.1 lett. a) della legge 1185/67, pertanto, sancisce l’obbligo di firma del coniuge o ex tale che eserciti la potestà genitoriale ai fini del rilascio, per l’altro, del passaporto.
Si tratta di una limitazione enorme del diritto alla libertà di movimento, cosa in genere riservata a situazioni ben più gravi, come la pendenza di un procedimento penale.
Sulla questione si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in sede di verifica di corrispondenza della questione ai limiti imponibili tramite legge interna dello Stato al detto diritto di movimento.
Come vedremo da ultimo è intervenuta un’importante novità con l’articolo 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69
Cosa fare se il coniuge non firma
Questa norma prevede un sistema di regolazione giudiziale in caso di abusi. Questo significa che, qualora il coniuge ingiustificatamente o eccessivamente dinieghi il consenso, si potrà fare domanda al giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione al rilascio.
Si dovrà, pertanto:
- Individuare il giudice territorialmente competente (quello dove abbia residenza il minore)
- Depositare il ricorso (comprensivo di verbale di separazione o sentenza di divorzio, documentazione circa il diniego del coniuge, autocertificazione dello stato di famiglia dell’istante) presso la cancelleria del giudice tutelare
- Presentarsi all’udienza fissata
Ovviamente, il giudice valuterà la sussistenza dell’interesse del minore, vero ago della bilancia della questione. Qualora questo dovesse mancare, con il decreto autorizzativo ottenuto, si potrà fare domanda validamente per il rilascio del passaporto.
Passaporto del minore
Situazione leggermente diversa, ma risolta in modo analogo, quella del passaporto del minore. Una delle possibili paure dei genitori separati è quella che l’ex-coniuge possa portare con sé il figlio all’estero, di fatto rapendolo.
Al fine di avere un maggior controllo sui movimenti del minore, affinché questi ottenga un passaporto è richiesta la firma di entrambi i genitori.
Purtroppo, anche questa situazione può portare a degli abusi, impedendo di fatto il genitore in buona fede di portare, per esempio, il figlio a conoscere i nonni residenti in un paese diverso.
Per evitare, anche in questo caso, che il diniego sia solo un’arma tramite cui vendicarsi dell’ex-coniuge, è possibile fare ricorso al giudice tutelare con le stesse modalità della situazione precedente.
Come richiedere il passaporto
Il rilascio del passaporto è una procedura molto semplice, che richiede di presentare una domanda presso la questura, l’ufficio dei passaporti del commissariato di Polizia, la stazione dei carabinieri o il comune.
La domanda deve contenere:
- La richiesta sottoscritta dall’istante
- Due foto formato tessera
- Il contrassegno telematico per passaporto
- La ricevuta di versamento delle spese di rilascio
- Solo in caso di smarrimento o furto, copia della denuncia relativa
- La firma di assenso dell’altro genitore, in caso ci siano figli minori
Limitatamente all’ultimo requisito, ora sai come fare se non dovessi riuscire ad ottenerla!
Novità l’articolo 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69
Richiesta di passaporto in presenza di figli minori
L’art. 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante modifica alla legge 21 novembre 1967 n.1185 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori di figli minori.
A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria.
Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.
La modifica determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori.
Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.
Sono divorziata, devo fare passaporto elettronico.
Mentre prenotavo appuntamento on line sul sito della Polizia, come campo obbligatorio c’è il nome dell’ex coniuge, documento e numero del medesimo. E’ possibile? Devo cercare il mio ex marito e chiedergli i dati del suo documento d’identità?