Servizio civile, ministero dell’interno e cittadinanza italiana

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Servizio civile e cittadinanza italiana

Non è più richiesta la cittadinanza italiana per il servizio civile: la Corte di Cassazione, con propria sentenza n. 7951 del 20 aprile 2016, ha stabilito infatti che è discriminatoria “l’esclusione dei cittadini stranieri dalla possibilità di prestare il servizio civile nazionale”, trattandosi di “un’ingiustificata limitazione al pieno sviluppo della persona e all’integrazione nella comunità di accoglienza”.

A generare la discriminazione, e a giustificarla fino alla citata sentenza della Cassazione, il fatto che il servizio civile nacque come una alternativa all’obbligo di leva: in passato, infatti, i cittadini italiani che desideravano difendere la Patria in modo diverso che con le armi, nel caso specifico prestando servizi gratuiti a beneficio della collettività, potevano richiedere l’esonerazione dall’obbligo di leva, sostituendo lo stesso con il servizio civile.

Da qui il limite intrinseco che a poter presentare richiesta per il servizio civile fossero solamente cittadini italiani, in quanto unici soggetti all’obbligo di leva.

Con l’abrogazione dell’obbligo di leva, però, non si è provveduto a rimuovere il requisito della cittadinanza italiana per il servizio civile, previsto dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 77 del 2002 che disciplina il servizio civile in generale, tanto che, sul punto, l’anno scorso, con sentenza n. 119/2005 è dovuta intervenire la Corte Costituzionale, sancendo l’illegittimità del requisito della cittadinanza italiana per il servizio civile.

Ciò nonostante permanevano ancora correnti interpretative difformi nonché bandi che tuttora richiedono il possesso della cittadinanza italiana per poter prestare il servizio civile, come nel caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione dalle associazioni ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione e APN – Avvocati per niente Onlus.

Cosa cambia con la sentenza della Cassazione n. 7951 del 20 aprile 2016 ?

La Corte, nella propria sentenza, afferma che il servizio civile è, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Costituzione, una attività avente natura solidaristica il cui obiettivo è il progresso spirituale e materiale della società.

cittadinanza italiana

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Quale esplicazione materiale dell’art. 4, comma 2 della Costituzione, nonché dell’articolo 2 della medesima, che dispone doveri di solidarietà in capo a tutte le persone presenti in Italia, indipendentemente dalla cittadinanza, – prosegue la Cassazione – non è limitato ai soli cittadini italiani ma si estende a tutti coloro risultino regolarmente residenti nel territorio italiano.

Risulta dunque chiaro come per il servizio civile non è più richiesto essere cittadini italiani e, di conseguenza, la domanda di servizio civile può essere inoltrata anche da cittadini stranieri, purché regolarmente residenti in Italia.

E proprio a tal fine, al termine della propria sentenza, la Cassazione, esercitando la sua funzione di garanzia di interpretazione uniforme e certa delle leggi, aggiunge che l’apertura all’accesso al servizio civile deve essere permesso a tutti i cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia, senza che si possano porre ulteriori limitazioni basate su interpretazioni analogiche della normativa vigente.

Con questa sentenza, quindi la Cassazione elimina anche gli ultimi residui di discriminazione che rimanevano in bandi e correnti interpretative che ancora non hanno preso in considerazione la sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2015 che ha dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana per il servizio civile.

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    Giraldi Costantino
    Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Appassionato di Informatica e Nuove Tecnologie, scrittore di cittadinanza italiana e immigrazione. Tutela del Credito e Legal & Compliance Specialist