Vedova di marito italiano, posso ottenere la cittadinanza ?
La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha modificato l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 : “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo’ acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero,
qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
L’articolo 149 del codice civile precisa che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Dall’8 agosto 2009 pertanto lo scioglimento del matrimonio determinava la perdita del diritto di chiedere la cittadinanza.
L’intervento della Corte Costituzionale
La morte del coniuge non impedisca il diritto di cittadinanza
La morte del coniuge non impedisce di acquisire il diritto di cittadinanza per il cittadino straniero.
La sentenza numero 156 della Corte Costituzionale, che è stata depositata martedì 26 luglio 2022 dalla giudice Emanuela Navarretta, ha aperto una via nella legislazione all’immigrazione odierna aprendo alla possibilità per gli stranieri che abbiano fatto istanza di cittadinanza ma che abbiano subito la morte del coniuge (italiano) di poter comunque ottenere soddisfazione dal decreto di cittadinanza.
La situazione che la sentenza si è trovata ad affrontare non è poi così rara. Si tratta dell’ipotesi di un cittadino straniero che si sia sposato con un cittadino italiano.
Lo straniero deve aver fatto richiesta di cittadinanza ma, dopo la presentazione dell’istanza (e prima, ovviamente, che il procedimento si sia concluso positivamente) il coniuge decede. In questi casi la normativa non consentiva di ottenere la cittadinanza.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa è avvenuto, che cosa dice la sentenza e a quale caso fa riferimento nella prassi.
Cosa dice la legge attuale sulla cittadinanza?
La normativa 91/1992, legge del governo Amato, non esclude all’art. 5 che la morte del coniuge del richiedente la cittadinanza (morte, ovviamente, avvenuta nel decorso dell’istanza di richiesta della cittadinanza) possa essere causa ostativa al riconoscimento stesso della cittadinanza.
In parole povere, questa norma non riconosce la morte del coniuge di chi ha richiesto la cittadinanza come uno di quei casi che consente comunque di poter proseguire l’iter di richiesta della cittadinanza e di ottenere la conclusione del procedimento.
In sostanza, nella pratica, il cittadino straniero o apolide che contrae matrimonio con un cittadino o una cittadina italiana, e che abbia i requisiti legali per la richiesta della cittadinanza, non potrà concludere il processo di cittadinanza se nel decorso dei termini per la conclusione del procedimento il coniuge dovesse morire.
Cosa ha detto la Corte Costituzionale nella sua sentenza
La Corte Costituzionale, con sentenza 156/2022, ha proprio stravolto l’impianto normativo in questione. Infatti, con la sua sentenza, ha dichiarato che è irragionevole che lo straniero, che abbia i requisiti per ottenere la cittadinanza e abbia fatto richiesta e sia sposato ad un italiano, si veda rigettare il provvedimento solo perché nelle more della richiesta il coniuge è deceduto.
Insomma, il fatto di essere diventato vedovo non è una causa ostativa rispetto all’ottenimento della cittadinanza italiana.
Questo perché, dichiara la Corte, la morte del coniuge è un evento ‘del tutto indipendente’ dal volere e dal controllo del richiedente, e quindi non può essere considerato un fatto in grado di incidere sul buon esito della richiesta di cittadinanza (ovviamente, laddove vi siano tutti i presupposti per la concessione della stessa).
La morte, ragiona la Corte, fa sì venire meno il vincolo matrimoniale, ma lascia invece quella ‘pienezza delle tutele’ che derivano dall’aver fatto parte di un nucleo familiare e quindi non incide sulla ‘spettanza di un diritto’, in questo caso, la concessione della cittadinanza, purché vi siano i ‘presupposti costituivi’.
Quindi, ricapitolando: questa sentenza della Corte dice che anche in caso di decesso del coniuge, lo straniero o l’apolide ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza richiesta, se ha maturato i requisiti richiesti dalla legge (due anni di matrimonio, se i coniugi erano residenti in Italia; tre, se residenti all’estero; i termini van dimezzati se presenti figli).
La Corte ha altresì fatto notare come un simile caso (il diniego della cittadinanza per il caso della morte coniugale) non sia neppure uno di quelli in grado effettivamente di evitare usi strumentali dell’istituto del matrimonio per gli stranieri.
Insomma, si tratterebbe di una norma semplicemente irragionevole, stralciata dalla portata (sicuramente fondante) di questa sentenza della Consulta.
Salve.Sono cittadina Ukraina, stata sposata con cittadino italiano per un anno e subito ho tenuto permesso di soggiorno per motivi familiari per cinque anni. Purtroppo il mio marito dopo un anno di matrimonio è morto per brutta malattia. Adesso a me sta scadendo il permesso. Come posso rinnovare, cosa serve e dove devo andare? Grazie