LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
INFORMAZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO PER I RICHIEDENTI
La concessione della Cittadinanza italiana avviene mediante un procedimento complesso che coinvolge diversi Uffici pubblici secondo le rispettive competenze e che si articola in tre fasi: istruttoria, decisoria e di notifica.
Il termine massimo previsto dalla normativa per la definizione è di 24 mesi prorogabili di 12 mesi nel caso in cui l’istruttoria necessiti di maggiore tempo per la sua conclusione.
Fase Istruttoria
Durante la fase istruttoria gli Enti coinvolti (Prefetture/Autorità diplomatico consolari italiane, Ministero dell’Interno, Questure, Comuni e comparto sicurezza) verificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge, essenziali per la decisione. Per questo motivo, le pratiche risulteranno per un lungo periodo in fase istruttoria.
Nel caso di mancanza dei requisiti su indicati, la competenza per l’inammissibilità è delle Prefetture per tutte le domande di richiedenti residenti in Italia (ex art. 9 e ex art. 5) e delle Autorità diplomatico consolari Italiane per tutte le istanze di richiedenti residenti all’estero (ex art. 9 lett. C e ex art. 5).
Fase Decisoria
La fase decisoria è quella in cui, sulla base dei pareri e delle notizie acquisiti, l’Amministrazione competente definisce la procedura in senso favorevole o sfavorevole, redigendo la proposta di decreto da trasmettere agli Organi competenti per la firma.
Il Ministero è competente per le istanze presentate per residenza (ex art. 9) e per quelle per matrimonio (ex art. 5) di richiedenti che risiedono all’estero; le Prefetture, per la fase decisoria, sono competenti per le istanze presentate per matrimonio (ex. art. 5) di richiedenti che risiedono in Italia.
La procedura di firma dei decreti conclusivi ha una durata generalmente di 60/90 giorni e termina con l’apposizione della firma degli Organi competenti come di seguito indicati:
- Presidente della Repubblica nel caso dei decreti di concessione ex art.9;
- Ministro dell’Interno nel caso dei decreti di reiezione ex art 9;
- Capo Dipartimento per i conferimenti e o respingimenti della cittadinanza (ex art. 5) ai richiedenti residenti all’estero;
- Prefetti delle UTG di competenza per i conferimenti e o respingimenti della cittadinanza (ex art. 5) ai richiedenti residenti in Italia.
Fase di Notifica
Con il perfezionamento della procedura di firma, si avvia l’ultima fase dell’intero procedimento, vale a dire quella della notifica che viene gestita dalle Prefetture/Autorità diplomatico consolari italiane alle quali è affidato anche il compito di verificare la permanenza dei requisiti, fino alla data del giuramento, che deve essere prestato nel Comune di residenza (secondo le modalità previste da ogni singolo Comune), ovvero presso l’Autorità diplomatico consolare italiana competente per i residenti all’estero.
Il termine massimo previsto dalla legge per il Giuramento è di 6 mesi dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio ottenuto.
Di seguito, uno schema esplicativo delle singole Fasi del procedimento
Per ciascuna delle tre fasi indicate sono stati specificati gli stati pratica più significativi così come visibili sulla sua pagina personale del Portale ALl, al fine di orientarla a comprendere meglio l’avanzamento della procedura.
Gli stati pratica che vengono indicati di seguito sono quelli che determinano il passaggio da una fase all’altra.
Fase istruttoria:
La competenza per la verifica della correttezza dei documenti e per la valutazione dei requisiti indispensabili per la concessione della cittadinanza italiana è affidata alle Prefetture/Autorità diplomatico consolari italiane competenti.
STATO PRATICA:
Sono in corso verifiche istruttorie da parte della Prefettura/ Autorità diplomatico consolare italiana competente.
Nel caso in cui Prefetture/Autorità diplomatico consolari rilevino una carenza dei requisiti, definiscono la pratica con un decreto di inammissibilità.
STATO PRATICA:
La domanda è stata dichiarata inammissibile e il relativo decreto è stato adottato dalla Prefettura / Autorità diplomatico consolare italiana competente.
Completata l’istruttoria preliminare gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno svolgono gli accertamenti di loro competenza, valutando tutti gli elementi pervenuti dagli uffici coinvolti nel procedimento
STATO PRATICA:
Sono in corso verifiche istruttorie da parte degli Uffici Centrali del Ministero.
Fase decisoria:
gli Uffici centrali del Ministero dell’Interno per i procedimenti ex art. 9 e ex art. 5 residenti all’estero e le Prefetture per i procedimenti ex art. 5 residenti in Italia, predispongono il decreto conclusivo della procedura (decreto di concessione o decreto di reiezione dell’istanza) che viene, poi, inviato agli Uffici competenti per la firma.
Il decreto firmato viene inviato alle Prefetture/Autorità diplomatico consolari italiane competenti per la notifica.
STATO PRATICA:
La pratica si è conclusa favorevolmente. Il decreto di concessione è stato trasmesso alla Prefettura/Autorità diplomatico consolare italiana competente per la notifica, che avverrà successivamente all’esito favorevole delle necessarie verifiche.
STATO PRATICA:
La pratica si è conclusa favorevolmente. Il decreto di concessione è in corso di notifica da parte della Prefettura.
STATO PRATICA:
La pratica si è conclusa sfavorevolmente. Il decreto di reiezione è in corso di notifica da parte della Prefettura/Autorità diplomatico consolare italiana competente.
Fase di notifica:
nelle procedure di richiesta della concessione della cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio con residenza in Italia, generalmente, il decreto conclusivo viene trasmesso dalla Prefettura competente alla Piattaforma SEND notifiche digitali di PagoPA, reperibile al link SEND Servizio Notifiche Digitali (pagopa.it).
STATO PRATICA:
La pratica si è conclusa favorevolmente. Il decreto di concessione è stato inviato dalla Prefettura competente a Piattaforma Notifiche SEND alla quale si raccomanda di accedere rapidamente con lo Spid, per scaricare il provvedimento di concessione al fine di effettuare il giuramento entro il termine di 6 mesi dalla notifica.
STATO PRATICA:
La pratica si è conclusa sfavorevolmente. Il decreto di reiezione è stato inviato dalla Prefettura a Piattaforma Notifiche Digitali “SEND” alla quale si raccomanda di accedere rapidamente con SPID personale per scaricare il provvedimento.
In alcuni casi la Prefettura affida la notifica al Comune di residenza che darà comunicazione presso l’indirizzo di del richiedente.
Nelle procedure di richiesta della concessione della cittadinanza italiana per matrimonio con residenza all’estero, il decreto viene notificato direttamente dall’Autorità diplomatico consolare competente, generalmente mediante convocazione dell’interessato.
Guida a cura dello Studio Legale
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