Cittadinanza italiana anche alla persona disabile che non può prestare giuramento
Come si sa, uno dei punti fondamentali per poter acquisire la cittadinanza italiani, se si è stranieri, consiste nel giuramento di fedeltà alla Repubblica. Non è altro che una breve formula rituale che ‘consacra’ la concessione della cittadinanza.
Una volta che il soggetto che chiede la cittadinanza ha ottenuto il decreto di concessione deve presentarsi al comune di residenza, per fare il giuramento, che deve essere fatto di fronte al Sindaco del comune o da un suo delegato con la fascia tricolore.
La sala del giuramento è sempre aperta al pubblico e chiunque può assistere. Dal giorno dopo il giuramento si è cittadini italiani.
La condizione di disabilità e la corte costituzionale
Un grosso problema rispetto al giuramento di fedeltà è posto però riguardo alla condizione di disabilità di un soggetto che richieda la cittadinanza. In particolare, in questi giorni è stata depositata una importante sentenza della Corte costituzionale italiana a riguardo, destinata a mutare la giurisprudenza sul punto.
La Corte costituzionale infatti nella sentenza numero 258 ha sostenuto che imporre il giuramento di fedeltà alla Repubblica allo straniero disabile è una forma di discriminazione e non consente la piena integrazione sociale dell’immigrato stesso.
Il caso sul quale si è pronunciata la Corte era quello di una aspirante cittadina italiana di Modena che non poteva prestare giuramento in quanto affetta da una grave patologia psichica.
Il giudice che aveva trattato il suo caso aveva rilevato che per la donna non era possibile, in quelle condizioni psichiche, presentare il giuramento, e quindi aveva sollevato la questione di fronte alla Corte costituzionale perché potesse decidere a riguardo.
La decisione della Corte è destinata ad applicarsi anche a casi simili futuri: la Corte costituzionale ha preso in considerazione, nel decidere, che il quadro delle leggi che si occupa della disabilità non mira solamente a favorire l’assistenza sanitaria dei disabili, ma anche la loro integrazione sociale.
L’integrazione è necessaria anche per permettere alle persone disabili di esercitare i loro diritti fondamentali: se lo scopo della richiesta della cittadinanza è quello di integrazione di una persona in una data comunità, non si può precludere a quella persona l’integrazione solamente perché non è nelle condizioni di soddisfare un requisito come quello del giuramento di fedeltà.
L’esonero dal giuramento per grave malattia
Secondo la Corte costituzionale la legge che disciplina la necessità di rendere il giuramento di fedeltà come condizione per l’accesso alla cittadinanza, nel caso in cui la persona che abbia fatto richiesta sia affetta da una malattia psichica di particolare gravità e non sia quindi in grado di soddisfare il requisito, si tratta di una forma di emarginazione irragionevole.
In questi casi, conclude la Corte costituzionale con una sentenza storica, la persona è esonerata dal giuramento, perché non può compiere quell’atto a causa di una grave malattia.
Riassumendo il contenuto della decisione della Corte, la persona malata psichicamente in modo grave – e perciò non in grado di compiere fisicamente il giuramento di fedeltà alla Repubblica necessario per completare l’iter di accesso alla cittadinanza – ha quindi diritto di essere esonerata da tale obbligo e può accedere alla cittadinanza senza prestare il giuramento.
Cittadinanza italiana e disabilità: questione di legittimità sul test di lingua per le persone con disabilità
La previsione di un test di comprensione della lingua per accedere alla cittadinanza italiana in caso di persone con disabilità potrebbe essere ingiustificata.
Il TAR dell’Emilia Romagna ha sollevato una questione di legittimità costituzionale rispetto alla previsione normativa secondo la quale, per ottenere la cittadinanza italiana, è necessario sostenere un test linguistico, senza esenzione per le persone che versano in una condizione di deficit cognitivo.
La vicenda inizia presso la prefettura di Reggio Emilia, che ha dichiarato non ammissibile la concessione della cittadinanza italiana ad una donna invalida con disabilità cognitiva. Infatti, secondo la Prefettura, emergeva dall’istruttoria la mancanza del requisito di una conoscenza adeguata della lingua italiana, come previsto dalla norma.
Il TAR ha però ritenuto che il potere discrezionale dell’amministrazione non è illimitato: ad esempio nel caso di specie la donna che chiedeva la cittadinanza italiana era proprio impossibilitata a sostenere l’esame di lingua italiana, perché il deficit cognitivo che possedeva, certificato e connesso all’età ma non solo, glielo impediva.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla questione, ai sensi dell’art. 9.1. della legge n. 91 del 1992, di previsione obbligatoria della conoscenza della lingua italiana che non prevede che vi sia una esenzione in caso di deficit cognitivo e invalidità che non consentano questo apprendimento.
Inoltre il TAR rimette la questione alla Corte anche sottolineando come non sia prevista alcuna eccezione rispetto alla necessità di conoscere la lingua italiana come requisito fondamentale per ottenere la cittadinanza italiana.
Secondo il giudice amministrativo, la norma che prevede obbligatoriamente, senza eccezione, la previsione del superamento del test di lingua come condizione per ottenere la cittadinanza potrebbe essere una violazione dell’art. 2 della Costituzione.
Insomma, in altre parole, non consentire che un soggetto che ha tutti i requisiti di accesso alla cittadinanza italiana tranne quello linguistico, che non può ottenere a causa di un grave deficit cognitivo e di una disabilità riconosciuta, di poter diventare cittadino italiano, significherebbe escluderlo dalla cittadinanza italiana solo per motivi che esulano dalla volontà del soggetto.
Un trattamento discriminatorio che, alla luce delle motivazioni fornite dal TAR, non sarebbe affatto giustificato.
La norma inoltre potrebbe anche essere in violazione dell’art. 3 Costituzione per cui si verifica una ingiustificata disparità di trattamento fra un soggetto ‘sano’ ed in grado di superare un test di lingua, ed uno invece che versa in uno stato di deficit.
Altri possibili profili di rilievo costituzionale, secondo il TAR, sarebbero la violazione dell’art. 38 che prevede il diritto di assistenza sociale dei soggetti inabili a lavorare e possibili violazioni con normative sovranazionali, come quelle relative al rispetto dei diritti delle persone con disabilità.
Sul punto, quindi, non resta che attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale.
Le vostre domande
La persona disabile deve pagare 250 euro per avere la cittadinanza o no ? Ci sono agevolazioni ? Grazie
Risposta : Si come altri, nessuna esenzione



Buona sera. Vorrei chiedere se e’ possibile richiedere la cittadinanza italiana nel mio caso particolare. Sono di origine Ucraino vivo in Italia. Ho il permesso di soggiorno senza limite per soggiornati di lungo periodo. Di questi 18 anni ho lavorato 10 anni,poi mi anno trovato la leucemia e ultimi 8 anni sono invalido a 85% e percepisco solo 289 euro al mese di assegno di invalidità, non ho altri redditi, sono da solo non ho la famiglia. Vedendo che ho bassissimo reddito e non ho la possibilità di lavorare non posso mai chiedere la cittadinanza italiana. Vorrei chieder La se e’ possibile fare qualcosa nel mio caso per ottenere la cittadinanza italiana? Grazie di cuore