Come richiedere la cittadinanza italiana per matrimonio all’estero

Ecco come inviare la domanda di cittadinanza all’estero per il coniuge di cittadino italiano

Coloro che intendono presentare domanda di cittadinanza italiana per matrimonio/unione civile possono farlo tramite il sito online messo a disposizione dal Ministero dell’Interno raggiungibile al link https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

La particolarità per queste istanze è che non necessitano di SPID, come invece è obbligatorio per le domande di naturalizzazione presentate in Italia a partire dal 2021.

Quindi è possibile registrarsi sul sito ministeriale senza avere un’identità digitale SPID ma semplicemente compilando il form/maschera dati presente sul portale.

Pertanto ogni accesso successivo alla registrazione avverrà sempre tramite il form del portale, ad esempio si potrà inviare la domanda, controllarne lo stato di avanzamento, verificare le comunicazioni.

Quali sono i requisiti per presentare la domanda ?

Tuttavia, prima di procedere, bisogna tenere conto e verificare di posseder una serie di requisiti necessari per poter presentare la domanda.

Nel caso il coniuge straniero del cittadino italiano che risieda all’estero, può presentare l’istanza di cittadinanza italiana dopo 3 anni dalla data del matrimonio. Lo stesso tempo va osservato anche nel caso in cui il coniuge italiano abbia acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione o riacquisto.

Tuttavia, nel caso la coppia abbia figli (anche adottati), l’arco temporale per presentare la domanda scende a 18 mesi (un anno e mezzo).

Chiaramente, come precisato dalla normativa, non deve essere avvenuto nel frattempo alcun scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili sul matrimonio/unione civile. Inoltre, fino al provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana, non deve essere sopraggiunta la separazione dei coniugi.

Trascrizione del matrimonio e termini di conclusione della procedura

La trascrizione del matrimonio in Italia deve avvenire anche se le nozze vengono celebrate all’estero. La registrazione in Consolato deve essere confermata per entrambi i coniugi; in più, il coniuge italiano deve risultare regolarmente iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

Va inoltre ricordato che il Decreto Legge del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 ha stabilito in 24 mesi (prorogabili fino al massimo di 36 mesi) il nuovo termine per le istanze di naturalizzazione presentate dal 20.12.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) in poi.

Quali moduli compilare per la domanda

Si procede alla registrazione dell’utente straniero interessato ad ottenere il passaporto italiano, nell’immagine sottostante è visibile la struttura classica a campi da compilare e menu a tendina

La domanda va compilata facendo attenzione a riempire tutti i campi, in particolare riportando tutti gli indirizzi dove il richiedente ha risieduto. Il luogo di nascita da inserire è quello del Comune di nascita. Le donne dovranno specificare solo il loro cognome da nubile.

Modello AE – Art.5 Richiesta per matrimonio o unione civile

Il modulo da selezionare è Modello AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art.5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano.

Se persiste difformità tra i dati anagrafici descritti e i documenti allegati, il richiedente dovrà produrre un Certificato di esatte generalità, che può essere rilasciato dal Consolato del proprio Paese d’origine, con tanto di traduzione in italiano eseguita da un traduttore giurato. Per consentire la legalizzazione di questo documento bisognerà recarsi presso il Consolato, provvedendo al pagamento di una tassa consolare di 24 euro.

Come accennato, la domanda va compilata online sul sito messo a disposizione dal Viminale. E’ opportuno sottolineare che coloro che presentano domanda di cittadinanza italiana e non sono residenti in Italia non sono tenuti ad essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità).

Allegati della domanda modello AE

Alla domanda bisognerà anche allegare una serie di documenti in formato PDF. Si tratta del certificato di nascita con paternità e maternità, il certificato penale del paese d’origine e di tutti i Paesi dove il richiedente ha eventualmente risieduto o del quale possiede la cittadinanza (con traduzione e legalizzazioni), la copia dell’atto integrale di matrimonio/unione civile o Estratto per riassunto dell’Atto con annotazioni, quest’ultima rilasciata da meno di sei mesi dal Comune italiano dove è avvenuta la trascrizione del matrimonio.

Il richiedente dovrà poi allegare il documento di riconoscimento e il documento di conoscenza della lingua italiana, che non deve essere inferiore al livello B1. Sarà quindi possibile produrre un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure la certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Questo requisito non è previsto per i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo UE e per coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione.

Il richiedente dovrà presentare in allegato anche la ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00, che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente destinatario: Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza IBAN : IT54D0760103200000000809020 BIC/SWIFT:BPPIITRRXXX causale del bonifico : Cognome e nome del richiedente seguito da: Richiesta cittadinanza art. 5 L. 91/92.

Infine, sarà necessaria anche una marca da bollo di 16 euro per l’imposta di bollo.

Domanda accettata o rifiutata e codice K10/C

Una volta completata e inviata la domanda, in caso di accettazione il richiedente otterrà il codice K10/c verrà convocato in Consolato tramite appuntamento per ricevere i documenti originali e la sottoscrizione con legalizzazione della sua domanda.

In caso la domanda venga respinta, al richiedente verrà chiarito anche il motivo che ha portato il rifiuto. A quel punto sarà comunque possibile presentare una nuova domanda, utilizzando lo stesso bonifico.

Se tutto procederà per il meglio, sarà il Ministero dell’Interno ad emettere il decreto di conferimento della cittadinanza: l’istante dovrà quindi prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica entro i sei mesi successivi. Passaggio fondamentale, dato che il mancato giuramento impedirà al decreto di concessione di avere validità giuridica.

Accettazione dell’istanza: avvio del procedimento

Se la domanda ha esito positivo, quindi non vengono constati errori materiali o di requisiti, riceveremo una comunicazione come la seguente:

Mittente: FRANCIA – MARSIGLIA – Consolato Generale

Oggetto: Avvio del procedimento

Comunicazione:

MINISTERO AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RAPPRESENTANZA CONSOLARE DI FRANCIA – MARSIGLIA – Consolato Generale

Prot.n. K10/C/ Al Sig./Sig.ra

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

In riferimento all’istanza di cittadinanza presentata dalla S.V., si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni che:

l’Amministrazione competente per la trattazione dell’istanza è il Ministero dell’Interno;

l’ufficio competente a ricevere l’istanza, e a verificare la regolarità e completezza di essa e della relativa documentazione è questa Rappresentanza Consolare. Responsabile dell’attività istruttoria è il Dirigente dell’Ufficio Cittadinanza di questa Rappresentanza Consolare;

il responsabile della conclusione del procedimento relativo all’istanza in oggetto è il Dirigente preposto dell’Ufficio V della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno;

il termine di conclusione del procedimento è di 24 mesi, prorogabile fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di presentazione dell’istanza ovvero di 48 mesi per le istanze presentate fino al 19/12/2020;

i rimedi esperibili avverso l’eventuale inerzia dell’Amministrazione sono: ricorso all’Ispettorato Generale di Amministrazione ai sensi dell’art.2 comma 9 ter del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; ricorso al giudice amministrativo secondo le modalità indicate dall’art. 31 del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010)

è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, previa formale richiesta scritta da inoltrare a questo Consolato, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale alla voce cittadinanza.

La S.V. potrà corrispondere con questa Rappresentanza Consolare all’indirizzo email/PEC e con la Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’Interno al seguente indirizzo PEC : comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero del K10/C ricevuto;

l’indirizzo mail se non indicato un indirizzo di posta elettronica certificata costituisce domicilio eletto ai sensi dell’articolo 47 del Codice civile presso il quale saranno comunicati, con effetto legale, tutti gli atti relativi alla procedura di concessione della cittadinanza;

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza
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