Una nuova legge sulla cittadinanza per i minori stranieri
Cos’è lo Ius Scholae e perchè è importante
Ha preso il via alla Camera la discussione sullo Ius Scholae, la proposta di nuova legge sulla cittadinanza che ha concluso l’esame in Commissione Affari Costituzionali.
Lo Ius Scholae si compone essenzialmente di due articoli e si basa su un nuovo criterio che consentirebbe a coloro che sono nati in Italia e non hanno ancora compiuto 18 anni di ottenere la cittadinanza italiana.
Il criterio stabilito dallo Ius Scholae è proprio quello del completamento di un ciclo del sistema scolastico italiano.
Con questa legge, infatti, i bambini nati in Italia o arrivati nel nostro Paese prima di aver compiuto 12 anni potrebbero fare richiesta di cittadinanza dopo aver completato un ciclo scolastico della durata di 5 anni.
Questo ciclo può essere composto dalle elementari, oppure da alcuni anni di elementari sommati ad altri di medie o superiori.
La richiesta di cittadinanza può essere inoltrata anche da un solo genitore legalmente residente in Italia.
Si tratta di una misura differente rispetto allo Ius Soli, che invece prevede che il diritto di cittadinanza venga garantito a tutti coloro che nascono in un determinato territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.
I tentativi di arrivare allo Ius Soli hanno sempre trovato un larghissimo ostruzionismo
D’altronde è fin troppo evidente come l’Italia necessiti di una nuova legge sulla cittadinanza.
Mentre nei principali Paesi europei la cittadinanza viene concessa con una certa facilità, in Italia persistono delle norme stringenti che di fatto impediscono l’ottenimento della cittadinanza prima dei 18 anni e spesso anche oltre, a causa degli intoppi burocratici.
Finora l’Italia si è basata sullo Ius Sanguinis, introdotto nel 1992, che prevede che un bambino possa ottenere la cittadinanza italiana solo se almeno uno dei genitori è italiano.
Per tutti gli altri c’è da aspettare la maggiore età, a patto che fino a quel momento abbiano risieduto in Italia “legalmente e ininterrottamente”.
Va da sé che si tratta di una legge che non funziona più e che esclude centinaia di migliaia di minori dalla possibilità di ottenere la cittadinanza italiana (e i suoi relativi benefici) prima dei 18 anni.
Senza dimenticare che nel frattempo il permesso di soggiorno dei genitori può anche scadere costringendo l’intera famiglia a lasciare il Paese.
Ma riuscirà lo Ius Scholae a passare alla Camera?
Per quanto riguarda Montecitorio, l’approvazione non dovrebbe aver problemi nella discussione: il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico sono chiaramente a favore della proposta di legge, così come Liberi e Uguali e Italia Viva.
Lo Ius Scholae dovrebbe poter contare anche del sostegno di Forza Italia, anche se in Commissione Affari Costituzionali è stato registrato il voto contrario di Annagrazia Calabria.
Tuttavia, il partito di Silvio Berlusconi sembra generalmente favorevole alla proposta di legge.
Posizione decisamente contraria viene invece espressa da Lega e Fratelli d’Italia.
Gli esponenti del Carroccio e del partito guidato da Giorgia Meloni hanno più volte sottolineato come lo Ius Scholae non sia altro che “uno Ius Soli mascherato” e quindi un modo per elargire più facilmente la cittadinanza italiana.
Per informazioni sulla cittadinanza italiana potete contattare l’avvocato Angelo Massaro al 393565349
Il testo di modifica della legge di cittadinanza 5 febbraio 1992, n. 91
ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
- Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
b) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. — 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»
ARTICOLO 2
(Disposizioni di coordinamento e finali)
- L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
- Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
avvocato per cittadinanza italiana
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