La nuova legge sulla cittadinanza Salvini
La riforma della cittadinanza (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge 1 dicembre 2018, n. 132) introduce nuove norme in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza italiana, modificando ed integrando a tal fine la legge di cittadinanza n. 91 del 1992
Vediamo insieme i 6 punti della novella legislativa previsti dalla Riforma cittadinanze del Ministro Salvini :
(1) Per l’acquisto della cittadinanza italiana si richiede un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 5) e per concessione di legge (art. 9) è condizionata al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).
Per dimostrare tale conoscenza, all’atto di presentazione dell’istanza i richiedenti sono tenuti:
Attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero degli affari esteri .
Produrre apposita certificazione della lingua italiana, rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione (MIUR) e dal Ministero degli affari esteri (MAECI) o dal Ministero dell’istruzione.
Sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l’accordo di integrazione e i titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, trattandosi di situazioni per le quali la legge già presuppone una valutazione di conoscenza della lingua italiana
(2) Innalza da 200 a 250 euro l’importo del contributo richiesto per la cittadinanza
Tale contributo cittadinanze è stato introdotto dalla legge n. 94/2009, nell’ambito del c.d. “pacchetto sicurezza”.
Considerato l’esplicito riferimento della norma alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, devono ritenersi escluse dal pagamento del bollettino cittadinanza le istanze di riconoscimento della cittadinanza “iure sanguinis” nonché tutte le forme di automatismo previste dalla legge 91 del 1992.
(3) Estende da 730 giorni a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti della cittadinanza per matrimonio e per residenza
L’articolo 9-ter nella legge n. 91/1992 estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per c.d. naturalizzazione (art. 9). Il termine decorre dalla data di presentazione della domanda di cittadinanza.
La riforma Salvini precisa che la nuova disciplina dei termini si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Non si applica anche ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948. Si tratta dei procedimenti avviati per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano, che, discendenti di seconda, terza e quarta generazione ed oltre di emigrati italiani che rivendicano la titolarità dello status civitatis italiano iure sanguinis
(4) Fissa il termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana
(5) Abroga la disposizione che preclude il rigetto dell’istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dalla domanda
L’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani è disciplinata dagli articoli da 5 a 8 della L. n. 91 del 1992.
La riforma salvini abroga il comma 2 dell’articolo 8 della legge n. 91 del 1992, che, in relazione alla istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, preclude il rigetto dell’istanza ove siano decorsi due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cittadinanza Iure Matrimonii.
(6) Revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione
Il nuovo articolo 10-bis prevede un’ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o nel massimo a 10 anni.
La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Guida a cura dello Studio Legale

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Salve,
in qualità di moglie di cittadino italiano, nel maggio del 2017 ho inoltrato domanda di cittadinanza “per matrimonio”.
La nuova normativa sulla certificazione della conoscenza della lingua italiana livello B1 è da considerarsi retroattiva e quindi, devo adoperarmi per conseguirla oppure riguarda solo le domande successive al decreto del 4 ottobre 2018?
Grazie
Risposta : L’attestazione / certificazione B1 non è richiesta per le domande inoltrate prima del 5 ottobre 2018