4 nuove regole per le pratiche di cittadinanza

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Pratiche di cittadinanza rifiutate e dichiarate inammissibili

Nuove istruzioni alle Prefetture rendono rigorosi i controlli iniziali

Dopo la riforma della cittadinanza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018, legge 1 dicembre 2018, n. 132) che ha modificato ed integrando la legge di cittadinanza n. 91 del 1992 sono state inviate istruzioni dettagliate agli Uffici periferici (Consolati e Prefetture).

Vediamo insieme queste nuove regole destinate a rendere più difficile la procedura per ottenere la naturalizzazione come cittadini italiani :

(1) Scompare l’Accettazione con riserva

In passato se la pratica di cittadinanza presentava problematiche risolvibili senza dover procedere con una nuova istanza l’operatore della Prefettura o Consolato “accettava la pratica appunto con riserva

Dal 2019 questo non sarà più possibile, pertanto anche la semplice scansione eseguita male o parziale comporterà l’inammissibilità o il rigetto della pratica.

Le nuove pratiche di cittadinanza saranno o accettate o rifiutate, senza possibilità di rimediare ad errori con l’accettazione con riserva.

(2) Con Redditi bassi arriva il rigetto immediato della pratica

In passato si tendeva ad accettare comunque la pratica di cittadinanza anche con redditi bassi demandando poi al Ministero dell’Interno una valutazione più approfondita.

Dal 2019 le Prefetture di competenza e i Consolati dovranno valutare analiticamente i redditi e in caso questi siano deficitari verrà emanato senza attese il respingimento della pratica di naturalizzazione.

Ricordiamo quai sono i redditi necessari o minimi :

redditi necessari per la cittadinanza

Ovviamente si potrà sempre integrare i redditi con quelli dei familiari conviventi secondo la regola già descritta nel nostro portale.

rifiuto per redditi inferiori ai parametri stabiliti per la cittadinanza italiana
rifiuto per redditi inferiori ai parametri stabiliti per la cittadinanza italiana

(3) Buchi di residenza non saranno più tollerati

Si è sempre ritenuto che nell’ambito dei dieci anni di residenza necessari per richiedere la cittadinanza per naturalizzazione ex articolo 9 legge di cittadinanza si poteva tollerare periodo brevi di interruzione della residenza (i cosiddetti “buchi di residenza“).

Da ora in poi questi “buchi” o meglio interruzioni non saranno più tollerate e comporteranno l’inammissibilità della domanda di cittadinanza.

Pertanto si consiglia di munirsi dei certificati di residenza storica delle città in cui si è vissuti negli ultimi 10 anni in modo da poter prontamente giustificare eventuali interruzioni sulla residenza legale.

(4) Rifiuto immediato senza attestato o certificato di lingua italiana B1

Su questo punto abbiamo ampiamente trattato in altri articoli a cui rimandiamo per una completa informazione.

In questa sede possiamo solo ricordare come la mancata indicazione e allegazione del certificato o delle casistiche che portano all’esenzione del test di lingua italiana B1 comportano l’immediata inammissibilità della domanda di cittadinanza.

Ricordiamo inoltre che il possesso del permesso di soggiorno Ue illimitato permette di essere esentati dalla presentazione del certificato di lingua italiana B1.

Guida a cura dello Studio Legale

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

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