Decreto Salvini arriva alla Camera dei deputati

Decreto Salvini dopo il via libera del Senato passa alla Camera dei Deputati

Iniziati in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) sede referente il 12 novembre 2018 i lavori della Commissione : On. Giuseppe Brescia (M5S) (come Presidente relatore) Proseguiti poi il 13 novembre 2018 : On. Giuseppe Brescia (M5S) (come Presidente e relatore) On. Emanuele Fiano (PD) On. Gennaro Migliore (PD)  On. Igor Giancarlo Iezzi (Lega) On. Francesco Paolo Sisto (FI)

Il 7 novembre 2018 il disegno di legge C. 1346 era stato trasmesso dal Senato della Repubblica viene assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 7/11/2018 della Camera dei Deputati.

23 novembre 2018, il Movimento 5 Stelle ritira gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera.

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (approvato dal Senato) (1346)

L’articolo 14 del decreto salvini in materia di cittadinanze dopo gli emendamenti in Senato

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA

Articolo 14
(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’articolo 8, il comma 2 è abrogato;
a-bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»;
   b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»;
   c) dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente:
   «Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
     2. Soppresso»; 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»;
   d) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
   «Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
  3. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;».

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    Avv. Angelo Massaro
    Avvocato esperto in problematiche dell'immigrazione e diritto di cittadinanza

    1 Comment on "Decreto Salvini arriva alla Camera dei deputati"

    1. domanda approvazione | 14 Novembre 2018 at 13:30 |

      Grazie per l’articolo. quanti giorni ci vogliono di norma perche’ una legge venga approvata alla Camera?

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