Decreto Salvini dopo il via libera del Senato passa alla Camera dei Deputati
Iniziati in 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) sede referente il 12 novembre 2018 i lavori della Commissione : On. Giuseppe Brescia (M5S) (come Presidente relatore) Proseguiti poi il 13 novembre 2018 : On. Giuseppe Brescia (M5S) (come Presidente e relatore) On. Emanuele Fiano (PD) On. Gennaro Migliore (PD) On. Igor Giancarlo Iezzi (Lega) On. Francesco Paolo Sisto (FI)
Il 7 novembre 2018 il disegno di legge C. 1346 era stato trasmesso dal Senato della Repubblica viene assegnato alla I Commissione Affari Costituzionali in sede Referente il 7/11/2018 della Camera dei Deputati.
23 novembre 2018, il Movimento 5 Stelle ritira gli emendamenti al decreto sicurezza in Commissione Affari costituzionali alla Camera.
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate” (approvato dal Senato) (1346)
L’articolo 14 del decreto salvini in materia di cittadinanze dopo gli emendamenti in Senato
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA
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Articolo 14
(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza).
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1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all’articolo 8, il comma 2 è abrogato; |
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a-bis) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: |
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«Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; |
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b) all’articolo 9-bis, comma 2, le parole «di importo pari a 200» sono sostituite dalle seguenti «di importo pari a 250»; |
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c) dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente: |
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«Art. 9-ter. – 1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. |
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2. Soppresso»; 2. Il termine di cui al comma 1 si applica altresì ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1° gennaio 1948.»; |
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d) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente: |
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«Art. 10-bis. – 1. La cittadinanza italiana acquisita ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9, è revocata in caso di condanna definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale. La revoca della cittadinanza è adottata, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati di cui al primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.». |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera. |
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3. All’articolo 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: «aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana;». |
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Per informazioni o precisazioni..
Grazie per l’articolo. quanti giorni ci vogliono di norma perche’ una legge venga approvata alla Camera?